SZN – Formazione di R&T della SZN
Napoli, 9 settembre 2024
Prot:50/2024
Al dott. Ing. Massimo Francesco Cavaliere
Direttore Generale della SZN
e p.c.
Al Prof. Roberto Bassi
Presidente della SZN
Alla dott.ssa Gabriella Grossi
Ai R&T della SZN
Oggetto: Formazione di R&T della SZN
Egr. dott. Cavaliere,
In data 15/7/2024 è pervenuta a tutto il personale della SZN una comunicazione da parte della dott.ssa Contino (componente del Comitato per la formazione SZN, coordinato dalla dott.ssa Grossi), che informa dell’avvio del nuovo programma di Formazione dei dipendenti SZN per gli anni 2024-2025.
Nell’allegata “Bacheca del Dipendente” n. 21/2024 vengono indicate le 3 categorie di formazione per i dipendenti: quella “obbligatoria” in tema di salute e sicurezza, quella “per macroaree e trasversale” e quella “specifica”, quest’ultima pianificata dai Direttori di Dipartimento/Sedi di tipo A/Coordinatori di Area dell’Amministrazione, sentiti i responsabili delle rispettive Strutture. Ai sensi di tale comunicazione, tutti i dipendenti sono chiamati a redigere un “Piano formativo individuale” per il conseguimento di almeno 24 ore di formazione all’anno, da concordare con il proprio Direttore di Dipartimento/Sede di tipo A/Coordinatore di Area dell’Amministrazione.
Pur accogliendo con molto favore l’ampia offerta formativa indicata sul sito e la volontà di allargare le competenze del personale SZN, la FGU-DR-ANPRI tiene a far notare che, al netto della formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza, la richiesta di concordare “il piano formativo individuale” “con il proprio Direttore di Dipartimento/Sede di tipo A e Coordinatore di Area dell’Amministrazione” non può trovare applicazione ai Ricercatori e Tecnologi, per quanto riguarda le loro attività di ricerca e/o tecnico-scientifiche, in quanto il comma 2 dell’art. 15 del d.lgs 165/2001 stabilisce che “Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento”.
E, in esplicita applicazione della suddetta norma di legge, l’art. 137, comma 5, del vigente CCNL 2019-2021 (così come quelli precedenti) afferma che “il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza […] per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche”.
Rientra quindi nella piena autonomia e responsabilità del singolo Ricercatore e Tecnologo svolgere, se da lui ritenuto opportuno e utile, attività di formazione relative alle attività di ricerca o tecnico-scientifiche che sta svolgendo o che intende svolgere nel futuro, senza alcun obbligo in merito al numero di ore di formazione annua e, ancor più, senza alcun obbligo di concordare col proprio Direttore/Coordinatore tali attività di formazione.
Sulla base di queste considerazioni, la FGU-DR-ANPRI invita l’Ente a ritirare l’obbligatorietà del piano formativo individuale per i Ricercatori e Tecnologi che svolgono attività di ricerca e/o tecnico-scientifica, (ad eccezione della formazione in tema di salute e sicurezza), anche in accordo con l’art. 33 della nostra Costituzione, che recita “L’arte la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.
Cordiali saluti
La Rappresentante SZN della FGU-DR-ANPRI
Raffaella Casotti